Art. 18.
                           Programmazione
    1.  La  Regione  assume  la programmazione e la valutazione degli
obiettivi conseguiti come metodo della propria azione e come processo
democratico,  per  assicurare  il  concorso  dei  soggetti sociali ed
istituzionali   all'equilibrato   sviluppo  ed  alla  coesione  della
societa' regionale.
    2. Il piano regionale di sviluppo, il documento di programmazione
ed  il  piano  urbanistico territoriale sono strumenti generali della
programmazione regionale.
    3.  La  legge  regionale  disciplina  le procedure di formazione,
aggiornamento  ed  attuazione  degli  strumenti  programmatori  e  di
verifica dei risultati.