Art. 18. Programmazione 1. La Regione assume la programmazione e la valutazione degli obiettivi conseguiti come metodo della propria azione e come processo democratico, per assicurare il concorso dei soggetti sociali ed istituzionali all'equilibrato sviluppo ed alla coesione della societa' regionale. 2. Il piano regionale di sviluppo, il documento di programmazione ed il piano urbanistico territoriale sono strumenti generali della programmazione regionale. 3. La legge regionale disciplina le procedure di formazione, aggiornamento ed attuazione degli strumenti programmatori e di verifica dei risultati.