Art. 19. Concertazione 1. Il presidente della giunta regionale puo' attivare fasi formali di concertazione con le rappresentanze istituzionali, funzionali, economiche, sociali, professionali per individuare linee di intesa. Negli atti di competenza del consiglio regionale, la concertazione e' avviata previa immediata informazione al consiglio stesso che puo' adottare atti di indirizzo. 2. Il presidente del consiglio convoca annualmente i rappresentanti istituzionali, funzionali, economici e sociali della Regione nella Conferenza regionale dell'economia e del lavoro. Il consiglio regionale sulla base degli atti della Conferenza puo' adottare linee di indirizzo.