Art. 19.
                            Concertazione
    1.  Il  presidente  della  giunta  regionale  puo'  attivare fasi
formali   di   concertazione  con  le  rappresentanze  istituzionali,
funzionali,  economiche, sociali, professionali per individuare linee
di  intesa.  Negli  atti  di  competenza  del consiglio regionale, la
concertazione  e'  avviata previa immediata informazione al consiglio
stesso che puo' adottare atti di indirizzo.
    2.   Il   presidente   del   consiglio   convoca   annualmente  i
rappresentanti  istituzionali,  funzionali, economici e sociali della
Regione  nella  Conferenza  regionale  dell'economia e del lavoro. Il
consiglio  regionale  sulla  base  degli  atti  della Conferenza puo'
adottare linee di indirizzo.