Art. 20. Istituti di partecipazione 1. La Regione, al fine di creare nuovi spazi di democrazia diretta e di inclusione sociale, riconosce e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli e associati, all'esercizio delle funzioni legislative, amministrative e di governo degli organi e delle istituzioni regionali. 2. La partecipazione si attua mediante l'iniziativa legislativa e referendaria, il diritto di petizione e la consultazione. 3. La petizione consiste nel diritto, riconosciuto a tutti i cittadini, di richiedere al consiglio regionale l'adozione di provvedimenti e di esporre comuni necessita'. 4. La legge regionale stabilisce gli ambiti, i limiti e le modalita' della partecipazione e delle forme di consultazione, assicurando la disponibilita' di servizi e di tecnologie adeguate.