Art. 20.
                     Istituti di partecipazione
    1.  La  Regione,  al  fine  di  creare  nuovi spazi di democrazia
diretta   e   di   inclusione  sociale,  riconosce  e  garantisce  la
partecipazione  dei  cittadini,  singoli  e  associati, all'esercizio
delle  funzioni legislative, amministrative e di governo degli organi
e delle istituzioni regionali.
    2. La partecipazione si attua mediante l'iniziativa legislativa e
referendaria, il diritto di petizione e la consultazione.
    3.  La  petizione  consiste  nel  diritto, riconosciuto a tutti i
cittadini,   di  richiedere  al  consiglio  regionale  l'adozione  di
provvedimenti e di esporre comuni necessita'.
    4.  La  legge  regionale  stabilisce  gli  ambiti,  i limiti e le
modalita'  della  partecipazione  e  delle  forme  di  consultazione,
assicurando la disponibilita' di servizi e di tecnologie adeguate.