Art. 21. Informazione e comunicazione 1. La Regione, anche al fine di rendere effettiva la partecipazione e la comunicazione, garantisce la piu' ampia informazione sull'attivita' dei propri organi ed uffici, degli enti e degli organismi da essa dipendenti, controllati o partecipati, la pubblicita' degli atti e il diritto di accesso, secondo le modalita' e nei limiti stabiliti dalla legge. 2. La Regione favorisce il pluralismo dei mezzi di informazione e di comunicazione.