Art. 21.
                    Informazione e comunicazione
    1.   La   Regione,   anche   al  fine  di  rendere  effettiva  la
partecipazione   e   la   comunicazione,  garantisce  la  piu'  ampia
informazione sull'attivita' dei propri organi ed uffici, degli enti e
degli  organismi  da  essa  dipendenti, controllati o partecipati, la
pubblicita'  degli atti e il diritto di accesso, secondo le modalita'
e nei limiti stabiliti dalla legge.
    2. La Regione favorisce il pluralismo dei mezzi di informazione e
di comunicazione.