Art. 23.
                        Referendum consultivo
    1.   Il   referendum   consultivo  e'  diretto  a  conoscere  gli
orientamenti  della  comunita'  regionale  e  di  comunita' locali su
specifici temi che interessano l'iniziativa politica e amministrativa
della Regione.
    2. Il consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei componenti,
delibera  l'indizione  del  referendum  consultivo  su  proposta  del
Presidente  della  Regione,  sentita  la  giunta,  o di un quinto dei
consiglieri assegnati alla Regione.
    3.  Per  i  referendum diretti a conoscere gli orientamenti delle
comunita'   locali,  la  delibera  consiliare  individua  gli  ambiti
territoriali   di  riferimento  e  le  popolazioni  interessate  alla
consultazione.
    4.  Sono  sottoposte  a  referendum  consultivo delle popolazioni
interessate   le   proposte  di  legge  concernenti  la  fusione,  la
istituzione  di  nuovi  comuni  e  i  mutamenti  delle circoscrizioni
comunali.
    5.  La  legge  regionale  stabilisce  i  limiti e le modalita' di
attuazione del referendum consultivo.