Art. 23. Referendum consultivo 1. Il referendum consultivo e' diretto a conoscere gli orientamenti della comunita' regionale e di comunita' locali su specifici temi che interessano l'iniziativa politica e amministrativa della Regione. 2. Il consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei componenti, delibera l'indizione del referendum consultivo su proposta del Presidente della Regione, sentita la giunta, o di un quinto dei consiglieri assegnati alla Regione. 3. Per i referendum diretti a conoscere gli orientamenti delle comunita' locali, la delibera consiliare individua gli ambiti territoriali di riferimento e le popolazioni interessate alla consultazione. 4. Sono sottoposte a referendum consultivo delle popolazioni interessate le proposte di legge concernenti la fusione, la istituzione di nuovi comuni e i mutamenti delle circoscrizioni comunali. 5. La legge regionale stabilisce i limiti e le modalita' di attuazione del referendum consultivo.