Art. 24. Referendum abrogativo 1. Il presidente della giunta regionale indice referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge regionale o di un regolamento regionale quando lo richiedano almeno diecimila elettori o un consiglio provinciale o tanti consigli comunali che rappresentino almeno un quinto della popolazione della Regione, i quali deliberino la proposta a maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati a ciascun consiglio comunale o provinciale. 2. Non e' ammesso il referendum per l'abrogazione totale o parziale dello Statuto, delle leggi di integrazione e revisione dello stesso, delle leggi di bilancio, finanziarie e tributarie, delle leggi di attuazione e di esecuzione delle normative comunitarie, delle leggi di governo del territorio, di valorizzazione dei beni culturali e ambientali, nonche' delle leggi di ratifica di intese e accordi con altre Regioni o con enti territoriali interni ad altro Stato o con Stati esteri. 3. Non e' ammesso il referendum per l'abrogazione di norme regolamentari meramente esecutive di norme legislative, se la proposta non riguarda anche le relative norme legislative. 4. Il referendum abrogativo non puo' essere richiesto nei sei mesi precedenti la scadenza del consiglio regionale e nei sei mesi successivi alla sua elezione. 5. Hanno diritto di partecipare al referendum abrogativo gli elettori del consiglio regionale. 6. La proposta soggetta a referendum abrogativo e' approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se e' raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. 7. L'approvazione della proposta produce l'abrogazione della norma o dell'atto oggetto del referendum a partire dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del risultato della consultazione nel Bollettino ufficiale della Regione. 8. Nel caso in cui la proposta di abrogazione non sia approvata, il medesimo atto non puo' essere sottoposto nuovamente a referendum prima che siano trascorsi cinque anni dalla data del referendum precedente. 9. Le consultazioni elettorali per i referendum abrogativi non possono essere indette piu' di una volta all'anno. 10. La legge regionale determina le modalita' di attuazione del referendum abrogativo, disciplinando il procedimento per la verifica della regolarita' e dell'ammissibilita' delle richieste di referendum e ne garantisce l'imparzialita'.