Art. 24.
                        Referendum abrogativo
    1.   Il  presidente  della  giunta  regionale  indice  referendum
popolare  per  deliberare  l'abrogazione,  totale  o parziale, di una
legge  regionale  o  di un regolamento regionale quando lo richiedano
almeno diecimila elettori o un consiglio provinciale o tanti consigli
comunali  che  rappresentino almeno un quinto della popolazione della
Regione,  i  quali  deliberino la proposta a maggioranza di due terzi
dei consiglieri assegnati a ciascun consiglio comunale o provinciale.
    2.  Non  e'  ammesso  il  referendum  per  l'abrogazione totale o
parziale dello Statuto, delle leggi di integrazione e revisione dello
stesso,  delle  leggi  di  bilancio,  finanziarie e tributarie, delle
leggi  di  attuazione  e  di  esecuzione delle normative comunitarie,
delle  leggi  di  governo  del territorio, di valorizzazione dei beni
culturali  e  ambientali, nonche' delle leggi di ratifica di intese e
accordi  con  altre  Regioni o con enti territoriali interni ad altro
Stato o con Stati esteri.
    3.  Non  e'  ammesso  il  referendum  per  l'abrogazione di norme
regolamentari   meramente  esecutive  di  norme  legislative,  se  la
proposta non riguarda anche le relative norme legislative.
    4.  Il  referendum  abrogativo  non puo' essere richiesto nei sei
mesi  precedenti  la  scadenza del consiglio regionale e nei sei mesi
successivi alla sua elezione.
    5.  Hanno  diritto  di  partecipare  al referendum abrogativo gli
elettori del consiglio regionale.
    6.  La  proposta soggetta a referendum abrogativo e' approvata se
ha  partecipato  alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e
se e' raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
    7.  L'approvazione  della  proposta  produce  l'abrogazione della
norma  o  dell'atto oggetto del referendum a partire dal sessantesimo
giorno    successivo   alla   pubblicazione   del   risultato   della
consultazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
    8.  Nel caso in cui la proposta di abrogazione non sia approvata,
il  medesimo  atto non puo' essere sottoposto nuovamente a referendum
prima  che  siano  trascorsi  cinque  anni  dalla data del referendum
precedente.
    9.  Le  consultazioni  elettorali per i referendum abrogativi non
possono essere indette piu' di una volta all'anno.
    10.  La  legge regionale determina le modalita' di attuazione del
referendum  abrogativo, disciplinando il procedimento per la verifica
della regolarita' e dell'ammissibilita' delle richieste di referendum
e ne garantisce l'imparzialita'.