Art. 25. Integrazione europea e rapporti con l'estero 1. La Regione, nelle materie di propria competenza, concorre alla formazione degli atti comunitari nel rispetto delle procedure fissate dalle norme comunitarie e dalle leggi. 2. La Regione partecipa ai programmi ed ai progetti dell'Unione europea, promuovendo la conoscenza dell'attivita' comunitaria presso gli enti locali ed i soggetti della societa' civile. Favorisce la partecipazione degli enti locali ai programmi e progetti promossi dall'Unione. La Regione procede con legge al periodico recepimento delle direttive e degli altri atti normativi comunitari che richiedono un intervento legislativo. 3. La Regione, anche in collaborazione con le altre regioni, stabilisce forme di collegamento con organi dell'Unione europea per l'esercizio delle proprie funzioni ed in particolare di quelle connesse alla applicazione delle normative comunitarie. 4. La Regione, nelle materie di sua competenza, conclude accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati dalla legge. 5. La Regione provvede alla attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato.