Art. 25.
            Integrazione europea e rapporti con l'estero
    1. La Regione, nelle materie di propria competenza, concorre alla
formazione degli atti comunitari nel rispetto delle procedure fissate
dalle norme comunitarie e dalle leggi.
    2.  La  Regione partecipa ai programmi ed ai progetti dell'Unione
europea,  promuovendo la conoscenza dell'attivita' comunitaria presso
gli  enti  locali  ed  i soggetti della societa' civile. Favorisce la
partecipazione  degli  enti  locali  ai programmi e progetti promossi
dall'Unione.  La  Regione  procede con legge al periodico recepimento
delle   direttive   e  degli  altri  atti  normativi  comunitari  che
richiedono un intervento legislativo.
    3.  La  Regione,  anche  in  collaborazione con le altre regioni,
stabilisce  forme  di collegamento con organi dell'Unione europea per
l'esercizio  delle  proprie  funzioni  ed  in  particolare  di quelle
connesse alla applicazione delle normative comunitarie.
    4.  La Regione, nelle materie di sua competenza, conclude accordi
con  Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei
casi e con le forme disciplinati dalla legge.
    5.  La  Regione  provvede  alla  attuazione  ed  esecuzione degli
accordi   internazionali   nel  rispetto  dei  principi  fondamentali
stabiliti dalla legge dello Stato.