Art. 26. Funzioni amministrative 1. I comuni esercitano le funzioni amministrative proprie e quelle non riservate allo Stato, alla Regione o conferite alle province. 2. Le province esercitano le funzioni amministrative proprie e quelle loro conferite con legge statale o regionale. 3. La Regione individua con legge, nelle materie di propria competenza, le funzioni amministrative da conferire ai comuni e alle province, in conformita' ai principi di sussidiarieta', efficienza ed economicita', responsabilita', adeguatezza e differenziazione. 4. Le leggi regionali di conferimento di funzioni amministrative determinano per ciascuna di esse i settori, i criteri e le risorse necessarie per renderne effettivo l'esercizio. 5. La Regione, in funzione degli obiettivi della programmazione e in attuazione del principio di leale collaborazione, favorisce la cooperazione fra i comuni, fra province e fra comuni e province. Al fine dello svolgimento ottimale delle funzioni conferite, la Regione promuove la costituzione di forme associative fra comuni.