Art. 26.
                       Funzioni amministrative
    1.  I  comuni  esercitano  le  funzioni  amministrative proprie e
quelle  non  riservate  allo  Stato,  alla  Regione  o conferite alle
province.
    2.  Le  province  esercitano le funzioni amministrative proprie e
quelle loro conferite con legge statale o regionale.
    3.  La  Regione  individua  con  legge,  nelle materie di propria
competenza,  le funzioni amministrative da conferire ai comuni e alle
province, in conformita' ai principi di sussidiarieta', efficienza ed
economicita', responsabilita', adeguatezza e differenziazione.
    4.  Le leggi regionali di conferimento di funzioni amministrative
determinano  per  ciascuna  di esse i settori, i criteri e le risorse
necessarie per renderne effettivo l'esercizio.
    5. La Regione, in funzione degli obiettivi della programmazione e
in  attuazione  del  principio  di leale collaborazione, favorisce la
cooperazione  fra  i comuni, fra province e fra comuni e province. Al
fine  dello svolgimento ottimale delle funzioni conferite, la Regione
promuove la costituzione di forme associative fra comuni.