Art. 27. Potere sostitutivo 1. La legge regionale disciplina le modalita' e le garanzie del potere sostitutivo in caso di inerzia da parte dei comuni e delle province nell'esercizio delle funzioni amministrative loro conferite. 2. La giunta regionale, previa diffida all'ente inadempiente con fissazione di un congruo termine, esercita, sentito il consiglio delle autonomie locali, il potere sostitutivo e adotta gli atti necessari dandone comunicazione al consiglio regionale.