Art. 27.
                         Potere sostitutivo
    1.  La  legge regionale disciplina le modalita' e le garanzie del
potere  sostitutivo  in  caso  di inerzia da parte dei comuni e delle
province nell'esercizio delle funzioni amministrative loro conferite.
    2.  La giunta regionale, previa diffida all'ente inadempiente con
fissazione  di  un  congruo  termine,  esercita, sentito il consiglio
delle  autonomie  locali,  il  potere  sostitutivo  e adotta gli atti
necessari dandone comunicazione al consiglio regionale.