Art. 28. Consiglio delle autonomie locali 1. Il consiglio delle autonomie locali e' organo di consultazione della Regione e di partecipazione degli enti locali. 2. La legge regionale disciplina la composizione del consiglio delle autonomie locali in modo da garantire la piu' ampia rappresentativita' territoriale e politica, prevedendo, oltre alla rappresentanza degli esecutivi, un'adeguata rappresentanza dei consigli e stabilisce le risorse necessarie per il suo funzionamento. 3. Il consiglio delle autonomie locali approva a maggioranza assoluta dei componenti il proprio regolamento interno che e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.