Art. 28.
                  Consiglio delle autonomie locali
    1. Il consiglio delle autonomie locali e' organo di consultazione
della Regione e di partecipazione degli enti locali.
    2.  La  legge  regionale disciplina la composizione del consiglio
delle   autonomie   locali   in  modo  da  garantire  la  piu'  ampia
rappresentativita'  territoriale  e  politica, prevedendo, oltre alla
rappresentanza   degli   esecutivi,  un'adeguata  rappresentanza  dei
consigli e stabilisce le risorse necessarie per il suo funzionamento.
    3.  Il  consiglio  delle  autonomie  locali approva a maggioranza
assoluta  dei  componenti  il  proprio  regolamento  interno  che  e'
pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.