Art. 30. Azione amministrativa 1. La Regione informa l'azione amministrativa ai principi di legalita', imparzialita', efficienza, economicita' ed efficacia. 2. I procedimenti di formazione degli atti amministrativi sono disciplinati in modo da assicurare semplificazione, snellezza e trasparenza e da garantire il coordinamento e la collaborazione tra organi, strutture e servizi. 3. La Regione cura la raccolta e la elaborazione dei dati e delle informazioni utili all'esercizio dell'attivita' amministrativa, in collaborazione con i comuni e le province.