Art. 30.
                        Azione amministrativa
    1.  La  Regione  informa  l'azione  amministrativa ai principi di
legalita', imparzialita', efficienza, economicita' ed efficacia.
    2.  I  procedimenti  di formazione degli atti amministrativi sono
disciplinati  in  modo  da  assicurare  semplificazione,  snellezza e
trasparenza  e  da garantire il coordinamento e la collaborazione tra
organi, strutture e servizi.
    3. La Regione cura la raccolta e la elaborazione dei dati e delle
informazioni  utili  all'esercizio  dell'attivita' amministrativa, in
collaborazione con i comuni e le province.