Art. 31.
                           Organizzazione
    1.  La legge regionale, nel rispetto del principio di separazione
tra  la  funzione  di  indirizzo  e  controllo  e  quella di gestione
amministrativa,  finanziaria  e tecnica, stabilisce le linee generali
della  organizzazione  delle  strutture  e  dei servizi del consiglio
regionale e della giunta.