Art. 32.
                      Enti, agenzie ed aziende
    1.  La  Regione,  per lo svolgimento di attivita' e di servizi di
carattere tecnico e operativo, disciplina con legge la istituzione di
enti,  agenzie  ed  aziende  speciali,  soggetti alla vigilanza ed al
controllo di gestione degli organi regionali.