Art. 33.
                         Personale regionale
    1.  L'ordinamento  del  personale  regionale  e'  regolato  dalla
contrattazione   collettiva  e  dai  regolamenti,  nel  rispetto  dei
principi e dei criteri fissati dalla legge statale e regionale.
    2.  La  dotazione  organica  del  personale regionale deve essere
adeguata allo svolgimento delle funzioni spettanti alla Regione.
    3.  La  Regione,  al  fine  di  valorizzare  la professionalita',
l'operativita'   e   l'efficienza   del  personale,  ne  promuove  la
formazione e l'aggiornamento.