Art. 33. Personale regionale 1. L'ordinamento del personale regionale e' regolato dalla contrattazione collettiva e dai regolamenti, nel rispetto dei principi e dei criteri fissati dalla legge statale e regionale. 2. La dotazione organica del personale regionale deve essere adeguata allo svolgimento delle funzioni spettanti alla Regione. 3. La Regione, al fine di valorizzare la professionalita', l'operativita' e l'efficienza del personale, ne promuove la formazione e l'aggiornamento.