Art. 35.
                       Iniziativa legislativa
    1.  L'iniziativa  delle  leggi regionali compete a ciascun membro
del   consiglio   regionale,   alla   giunta,   a  ciascun  consiglio
provinciale,  ai  consigli comunali che singolarmente o unitamente ad
altri  raggiungono  complessivamente  una popolazione non inferiore a
diecimila   abitanti,   ai   consigli   di   almeno   cinque  comuni,
indipendentemente  dalla consistenza demografica, agli elettori della
Regione  in  numero  non  inferiore  a  tremila  e al consiglio delle
autonomie locali.
    2.   L'iniziativa   legislativa   viene  esercitata  mediante  la
presentazione al presidente del consiglio regionale di un progetto di
legge  redatto  in articoli, accompagnato da una relazione contenente
le  indicazioni  necessarie  a  valutare la fattibilita' del progetto
stesso.
    3. La legge regionale disciplina le modalita' e le condizioni per
l'esercizio  del  diritto  di  iniziativa  dei consigli provinciali e
comunali e degli elettori.
    4.  Le  proposte  di  legge  presentate  al  consiglio  regionale
decadono  con  la  fine  della legislatura, ad eccezione di quelle di
iniziativa popolare.
    5.  Il  consiglio  regionale  assicura  ai  propri componenti una
adeguata   assistenza  per  l'esercizio  del  diritto  di  iniziativa
legislativa.