Art. 35. Iniziativa legislativa 1. L'iniziativa delle leggi regionali compete a ciascun membro del consiglio regionale, alla giunta, a ciascun consiglio provinciale, ai consigli comunali che singolarmente o unitamente ad altri raggiungono complessivamente una popolazione non inferiore a diecimila abitanti, ai consigli di almeno cinque comuni, indipendentemente dalla consistenza demografica, agli elettori della Regione in numero non inferiore a tremila e al consiglio delle autonomie locali. 2. L'iniziativa legislativa viene esercitata mediante la presentazione al presidente del consiglio regionale di un progetto di legge redatto in articoli, accompagnato da una relazione contenente le indicazioni necessarie a valutare la fattibilita' del progetto stesso. 3. La legge regionale disciplina le modalita' e le condizioni per l'esercizio del diritto di iniziativa dei consigli provinciali e comunali e degli elettori. 4. Le proposte di legge presentate al consiglio regionale decadono con la fine della legislatura, ad eccezione di quelle di iniziativa popolare. 5. Il consiglio regionale assicura ai propri componenti una adeguata assistenza per l'esercizio del diritto di iniziativa legislativa.