Art. 36. Procedimento legislativo 1. Ogni progetto di legge presentato al consiglio regionale, e', secondo le norme del regolamento interno, esaminato dalla competente commissione permanente e poi dal consiglio stesso, che lo approva articolo per articolo e con votazione finale. 2. Il regolamento del consiglio regionale stabilisce procedimenti abbreviati per l'esame dei progetti di legge, di cui sia dichiarata l'urgenza. 3. I progetti di legge di iniziativa dei consigli provinciali, dei consigli comunali, di iniziativa popolare e di iniziativa del consiglio delle autonomie locali sono portati all'esame del consiglio regionale entro sei mesi dalla loro presentazione. Scaduto tale termine, il progetto e' iscritto all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio regionale e discusso con precedenza su ogni altro argomento. 4. I progetti relativi alla modifica dello Statuto, alla legge elettorale, alle leggi di conferimento di funzioni amministrative, alla legge di approvazione del bilancio, del rendiconto, alla legge finanziaria, alla legge di ratifica di intese con altre regioni e alla legge sulla composizione del consiglio delle autonomie locali sono approvati con la maggioranza assoluta dei componenti del consiglio regionale. 5. Ogni legge regionale che prevede una spesa deve indicare espressamente i mezzi per farvi fronte e qualora comporti minori entrate deve indicare la loro quantificazione.