Art. 36.
                      Procedimento legislativo
    1.  Ogni progetto di legge presentato al consiglio regionale, e',
secondo  le norme del regolamento interno, esaminato dalla competente
commissione  permanente  e  poi  dal consiglio stesso, che lo approva
articolo per articolo e con votazione finale.
    2. Il regolamento del consiglio regionale stabilisce procedimenti
abbreviati  per  l'esame dei progetti di legge, di cui sia dichiarata
l'urgenza.
    3.  I  progetti  di legge di iniziativa dei consigli provinciali,
dei  consigli  comunali,  di  iniziativa popolare e di iniziativa del
consiglio delle autonomie locali sono portati all'esame del consiglio
regionale  entro  sei  mesi  dalla  loro  presentazione. Scaduto tale
termine,  il  progetto  e' iscritto all'ordine del giorno della prima
seduta  del  consiglio  regionale  e  discusso con precedenza su ogni
altro argomento.
    4.  I  progetti  relativi alla modifica dello Statuto, alla legge
elettorale,  alle  leggi  di conferimento di funzioni amministrative,
alla  legge  di approvazione del bilancio, del rendiconto, alla legge
finanziaria,  alla  legge  di  ratifica di intese con altre regioni e
alla  legge  sulla  composizione del consiglio delle autonomie locali
sono  approvati  con  la  maggioranza  assoluta  dei  componenti  del
consiglio regionale.
    5.  Ogni  legge  regionale  che  prevede  una spesa deve indicare
espressamente  i  mezzi  per  farvi  fronte e qualora comporti minori
entrate deve indicare la loro quantificazione.