Art. 37.
                Procedimento in commissione redigente
    1.  Il  presidente assegna alla competente commissione permanente
la  discussione  generale  e  l'approvazione dei singoli articoli del
progetto  di  legge  e  ne  da  comunicazione alla giunta e ai gruppi
consiliari.  L'approvazione  finale del progetto e' sempre rimessa al
consiglio  con  sole  dichiarazioni  di  voto.  La giunta o un gruppo
consiliare  possono,  prima dell'approvazione degli articoli da parte
della  commissione,  richiedere  che  il  progetto  sia  rimesso alla
discussione ed all'approvazione del consiglio secondo il procedimento
ordinario.
    2.  Il procedimento ordinario e' adottato per i progetti di legge
che devono essere approvati a maggioranza assoluta dei componenti del
consiglio,  per  quelli  di  cui sia stata dichiarata l'urgenza e per
quelli relativi alle leggi che autorizzano la giunta ad esercitare la
potesta' regolamentare.