Art. 37. Procedimento in commissione redigente 1. Il presidente assegna alla competente commissione permanente la discussione generale e l'approvazione dei singoli articoli del progetto di legge e ne da comunicazione alla giunta e ai gruppi consiliari. L'approvazione finale del progetto e' sempre rimessa al consiglio con sole dichiarazioni di voto. La giunta o un gruppo consiliare possono, prima dell'approvazione degli articoli da parte della commissione, richiedere che il progetto sia rimesso alla discussione ed all'approvazione del consiglio secondo il procedimento ordinario. 2. Il procedimento ordinario e' adottato per i progetti di legge che devono essere approvati a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio, per quelli di cui sia stata dichiarata l'urgenza e per quelli relativi alle leggi che autorizzano la giunta ad esercitare la potesta' regolamentare.