Art. 38. Pubblicazione e comunicazione 1. La legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione entro dieci giorni dalla sua promulgazione da parte del Presidente della Regione ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione, salvo che la legge stessa preveda un termine diverso. 2. La Regione provvede a forme idonee ed efficaci di comunicazione anche telematica e di pubblicita' delle leggi, al fine di diffondere e migliorare la conoscenza dell'attivita' legislativa.