Art. 38.
                    Pubblicazione e comunicazione
    1.  La  legge  regionale  e'  pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione entro dieci giorni dalla sua promulgazione da parte del
Presidente  della  Regione  ed  entra in vigore non prima di quindici
giorni  dalla sua pubblicazione, salvo che la legge stessa preveda un
termine diverso.
    2.   La   Regione   provvede   a  forme  idonee  ed  efficaci  di
comunicazione  anche telematica e di pubblicita' delle leggi, al fine
di diffondere e migliorare la conoscenza dell'attivita' legislativa.