Art. 39.
                       Potesta' regolamentare
    1.  La potesta' regolamentare di esecuzione e di attuazione delle
leggi  regionali  spetta  alla  giunta  regionale. I regolamenti sono
emanati dal presidente della giunta regionale previa acquisizione del
parere  obbligatorio  della commissione consiliare competente secondo
le   modalita'   stabilite  dal  regolamento  interno  del  consiglio
regionale.  I  regolamenti  sono  pubblicati nel Bollettino ufficiale
della  Regione,  in  una  sezione  distinta  da  quella delle leggi e
secondo una propria numerazione progressiva.
    2.  Il consiglio con legge regionale puo' autorizzare la giunta a
disciplinare  con  regolamento  singole  materie.  La legge regionale
dispone   le   norme   generali  regolatrici  della  materia  nonche'
l'abrogazione delle disposizioni vigenti, con effetto dall'entrata in
vigore del regolamento stesso.