Art. 39. Potesta' regolamentare 1. La potesta' regolamentare di esecuzione e di attuazione delle leggi regionali spetta alla giunta regionale. I regolamenti sono emanati dal presidente della giunta regionale previa acquisizione del parere obbligatorio della commissione consiliare competente secondo le modalita' stabilite dal regolamento interno del consiglio regionale. I regolamenti sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione, in una sezione distinta da quella delle leggi e secondo una propria numerazione progressiva. 2. Il consiglio con legge regionale puo' autorizzare la giunta a disciplinare con regolamento singole materie. La legge regionale dispone le norme generali regolatrici della materia nonche' l'abrogazione delle disposizioni vigenti, con effetto dall'entrata in vigore del regolamento stesso.