Art. 4.
                               P a c e
    1.  La Regione riconosce nella pace un diritto fondamentale della
persona e dei popoli.
    2.   La   Regione   concorre,  con  le  istituzioni  nazionali  e
internazionali,  a  promuovere la pace e la piena realizzazione della
democrazia  e ne persegue le finalita' con iniziative legislative, di
informazione, educazione e cooperazione.