Art. 4. P a c e 1. La Regione riconosce nella pace un diritto fondamentale della persona e dei popoli. 2. La Regione concorre, con le istituzioni nazionali e internazionali, a promuovere la pace e la piena realizzazione della democrazia e ne persegue le finalita' con iniziative legislative, di informazione, educazione e cooperazione.