Art. 40.
                             Testi unici
    1.  Il  consiglio  regionale  autorizza  con  legge  la  giunta a
redigere,  entro  un  tempo  stabilito,  progetti  di  testi unici di
riordino  e  di  semplificazione delle disposizioni riguardanti uno o
piu'  settori  omogenei.  La  legge determina l'ambito del riordino e
della  semplificazione  e  fissa  i  criteri  direttivi,  nonche' gli
adempimenti procedurali a cui la giunta si deve conformare.
    2.  Nel  termine  assegnato  dalla  legge  la  giunta presenta al
consiglio  il progetto di testo unico delle disposizioni di legge. Il
progetto e' sottoposto all'approvazione finale del consiglio con sole
dichiarazioni di voto.
    3.   Le   proposte  di  legge  tendenti  a  modificare  gli  atti
legislativi oggetto di riordino e di semplificazione e presentate nel
periodo  prefissato  per  la  predisposizione  del  progetto di testo
unico,  sono  discusse  ed  approvate solo sotto forma di proposte di
modifica della legge di autorizzazione.
    4.  Le  disposizioni  contenute  nei  testi  unici possono essere
abrogate solo con previsione espressa; la approvazione di deroghe, di
modifiche  e di integrazioni deve essere testuale e prevedere, previa
verifica  del  coordinamento formale, l'inserimento delle nuove norme
nel testo unico.
    5.  Nelle materie oggetto del testo unico legislativo, la giunta,
nel  rispetto dei criteri di riordino e semplificazione fissati dalla
legge  e acquisito il parere favorevole della commissione competente,
approva il testo unico delle disposizioni regolamentari di esecuzione
di  quelle  autorizzate  e  provvede alla redazione di un testo unico
compilativo,  con  l'indicazione per ogni disposizione della relativa
fonte, legislativa o regolamentare.