Art. 42.
                            Composizione
    1.  Il consiglio regionale e' composto di trentasei membri, oltre
al  presidente  della  giunta  regionale.  La sua durata in carica e'
stabilita con legge dello Stato.
    2.   Il   sistema   di   elezione  del  consiglio  e  i  casi  di
ineleggibilita'   e   di   incompatibilita'   dei   consiglieri  sono
disciplinati con legge regionale nei limiti dei principi fondamentali
stabiliti con legge dello Stato.
    3.  La  legge  elettorale prevede incentivi e forme di sostegno a
favore del sesso sottorappresentato.