Art. 42. Composizione 1. Il consiglio regionale e' composto di trentasei membri, oltre al presidente della giunta regionale. La sua durata in carica e' stabilita con legge dello Stato. 2. Il sistema di elezione del consiglio e i casi di ineleggibilita' e di incompatibilita' dei consiglieri sono disciplinati con legge regionale nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato. 3. La legge elettorale prevede incentivi e forme di sostegno a favore del sesso sottorappresentato.