Art. 43.
                            Attribuzioni
    I.  Il consiglio regionale e' titolare della potesta' legislativa
e delle funzioni di indirizzo e controllo.
    2. In particolare il consiglio:
      a) approva una mozione contenente l'indicazione degli indirizzi
e  degli  obiettivi  ritenuti prioritari nell'ambito del programma di
governo illustrato dal presidente eletto;
      b) determina,  in  seguito  alla  presentazione della relazione
annuale  del presidente della giunta sull'attuazione del programma di
governo, gli indirizzi degli atti di programmazione, delle intese con
il  Governo,  con  altre Regioni e con i soggetti economici e sociali
della  Regione,  degli  accordi  con  Stati  e  delle intese con enti
territoriali interni ad altro Stato;
      c) approva  il  bilancio  di  previsione  annuale e il bilancio
pluriennale  della  Regione,  le  loro  variazioni  e  il  rendiconto
generale;
      d) delibera gli atti di programmazione;
      e) delibera  con  legge  i  criteri per la determinazione della
entita'  dei  tributi  e  delle  imposte  regionali  e  di ogni altra
prestazione personale e patrimoniale;
      f) approva le leggi di attuazione delle direttive comunitarie;
      g) ratifica  le  intese  della  Regione  con altre regioni, gli
accordi  con Stati e le intese con enti territoriali interni ad altro
Stato;
      b) determina  le linee di indirizzo dei rapporti internazionali
e della promozione all'estero dell'Umbria;
      i) delibera  le  nomine che sono attribuite alla sua competenza
dalla legge;
      j) esercita la potesta' regolamentare delegata dallo Stato alla
Regione;
      k) esercita  ogni  altra  competenza  ad  esso attribuita dalla
Costituzione, dallo statuto e dalle leggi.