Art. 43. Attribuzioni I. Il consiglio regionale e' titolare della potesta' legislativa e delle funzioni di indirizzo e controllo. 2. In particolare il consiglio: a) approva una mozione contenente l'indicazione degli indirizzi e degli obiettivi ritenuti prioritari nell'ambito del programma di governo illustrato dal presidente eletto; b) determina, in seguito alla presentazione della relazione annuale del presidente della giunta sull'attuazione del programma di governo, gli indirizzi degli atti di programmazione, delle intese con il Governo, con altre Regioni e con i soggetti economici e sociali della Regione, degli accordi con Stati e delle intese con enti territoriali interni ad altro Stato; c) approva il bilancio di previsione annuale e il bilancio pluriennale della Regione, le loro variazioni e il rendiconto generale; d) delibera gli atti di programmazione; e) delibera con legge i criteri per la determinazione della entita' dei tributi e delle imposte regionali e di ogni altra prestazione personale e patrimoniale; f) approva le leggi di attuazione delle direttive comunitarie; g) ratifica le intese della Regione con altre regioni, gli accordi con Stati e le intese con enti territoriali interni ad altro Stato; b) determina le linee di indirizzo dei rapporti internazionali e della promozione all'estero dell'Umbria; i) delibera le nomine che sono attribuite alla sua competenza dalla legge; j) esercita la potesta' regolamentare delegata dallo Stato alla Regione; k) esercita ogni altra competenza ad esso attribuita dalla Costituzione, dallo statuto e dalle leggi.