Art. 44. Prima seduta 1. Il consiglio regionale tiene di diritto la sua prima seduta entro sessanta giorni dalla data di svolgimento delle elezioni, su convocazione del consigliere piu' anziano di eta' e con preavviso di almeno sette giorni. 2. Ove il consigliere piu' anziano non vi provveda, la convocazione e' disposta da almeno un quinto dei consiglieri per il primo giorno non festivo della quinta settimana successiva alla proclamazione degli eletti. 3. La presidenza provvisoria del consiglio regionale fino alla elezione del presidente e' assunta dal consigliere piu' anziano di eta' fra i presenti. Fungono da segretari i due consiglieri piu' giovani. 4. Successivamente alla data di scadenza naturale o a quella dello scioglimento anticipato i poteri del consiglio regionale uscente sono prorogati sino alla proclamazione dei nuovi eletti. Durante tale periodo il consiglio regionale provvede agli adempimenti improrogabili per legge o derivanti da situazioni di forza maggiore conseguenti ad eventi naturali.