Art. 44.
                            Prima seduta
    1.  Il  consiglio  regionale tiene di diritto la sua prima seduta
entro  sessanta  giorni  dalla data di svolgimento delle elezioni, su
convocazione  del consigliere piu' anziano di eta' e con preavviso di
almeno sette giorni.
    2.   Ove   il  consigliere  piu'  anziano  non  vi  provveda,  la
convocazione  e'  disposta da almeno un quinto dei consiglieri per il
primo  giorno  non  festivo  della  quinta  settimana successiva alla
proclamazione degli eletti.
    3.  La  presidenza  provvisoria del consiglio regionale fino alla
elezione  del  presidente  e' assunta dal consigliere piu' anziano di
eta'  fra  i  presenti.  Fungono  da segretari i due consiglieri piu'
giovani.
    4.  Successivamente  alla  data  di  scadenza naturale o a quella
dello  scioglimento  anticipato  i  poteri  del  consiglio  regionale
uscente  sono  prorogati  sino  alla  proclamazione dei nuovi eletti.
Durante tale periodo il consiglio regionale provvede agli adempimenti
improrogabili  per  legge o derivanti da situazioni di forza maggiore
conseguenti ad eventi naturali.