Art. 46. Elezione del presidente e dell'ufficio di presidenza 1. Il consiglio regionale nella sua prima seduta procede, con votazione separata ed a scrutinio segreto, alla elezione fra i consiglieri del presidente e dell'ufficio di presidenza. 2. L'ufficio di presidenza e' composto da due vice presidenti, da due segretari e dal presidente del consiglio che lo presiede. 3. Il presidente del consiglio regionale e' eletto a maggioranza dei quattro quinti dei componenti del consiglio. Se dopo tre scrutini nessun candidato ottiene la maggioranza richiesta, nella quarta votazione, da tenersi nel giorno successivo, e' sufficiente la maggioranza assoluta dei consiglieri. 4. All'elezione dei vice presidenti e dei segretari si procede con votazioni separate. Ciascun consigliere vota un solo nome. Sono proclamati eletti i consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti e, a parita' di voti, quelli piu' anziani di eta'. 5. I componenti l'ufficio di presidenza durano in carica trenta mesi e sono rieleggibili. Qualora il presidente del consiglio cessi dalla carica prima della scadenza, il nuovo presidente eletto dura in carica trenta mesi. Fino alla elezione del nuovo presidente l'ufficio di presidenza e' presieduto dal vice presidente piu' anziano di eta'. Qualora, prima della scadenza, si dimetta un vice presidente o un segretario, si procede alla elezione, rispettivamente, dei due vice presidenti o dei due segretari. I nuovi eletti durano in carica fino alla naturale scadenza dell'organo.