Art. 46.
        Elezione del presidente e dell'ufficio di presidenza
    1.  Il  consiglio  regionale  nella sua prima seduta procede, con
votazione  separata  ed  a  scrutinio  segreto,  alla  elezione fra i
consiglieri del presidente e dell'ufficio di presidenza.
    2. L'ufficio di presidenza e' composto da due vice presidenti, da
due segretari e dal presidente del consiglio che lo presiede.
    3.  Il presidente del consiglio regionale e' eletto a maggioranza
dei quattro quinti dei componenti del consiglio. Se dopo tre scrutini
nessun  candidato  ottiene  la  maggioranza  richiesta,  nella quarta
votazione,  da  tenersi  nel  giorno  successivo,  e'  sufficiente la
maggioranza assoluta dei consiglieri.
    4.  All'elezione  dei  vice presidenti e dei segretari si procede
con  votazioni  separate. Ciascun consigliere vota un solo nome. Sono
proclamati eletti i consiglieri che hanno riportato il maggior numero
di voti e, a parita' di voti, quelli piu' anziani di eta'.
    5.  I  componenti l'ufficio di presidenza durano in carica trenta
mesi  e  sono rieleggibili. Qualora il presidente del consiglio cessi
dalla carica prima della scadenza, il nuovo presidente eletto dura in
carica trenta mesi. Fino alla elezione del nuovo presidente l'ufficio
di presidenza e' presieduto dal vice presidente piu' anziano di eta'.
Qualora,  prima  della  scadenza,  si dimetta un vice presidente o un
segretario,  si  procede alla elezione, rispettivamente, dei due vice
presidenti  o dei due segretari. I nuovi eletti durano in carica fino
alla naturale scadenza dell'organo.