Art. 47. A u t o n o m i a 1. Il consiglio regionale nell'esercizio delle sue attribuzioni gode di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale, secondo le modalita' stabilite dallo Statuto e dai regolamenti. 2. Il bilancio preventivo e il conto consuntivo del consiglio regionale sono predisposti dall'ufficio di presidenza e approvati dal consiglio a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Lo stanziamento del bilancio di previsione e le risultanze finali del conto consuntivo sono incluse rispettivamente nel bilancio e nel rendiconto generale della Regione. 3. Il personale che opera alle dipendenze del consiglio regionale appartiene ad un ruolo distinto da quello della giunta e la relativa dotazione organica e' stabilita dall'ufficio di presidenza.