Art. 47.
                          A u t o n o m i a
    1.  Il  consiglio regionale nell'esercizio delle sue attribuzioni
gode   di   autonomia   organizzativa,  amministrativa,  contabile  e
patrimoniale,  secondo  le  modalita'  stabilite  dallo Statuto e dai
regolamenti.
    2.  Il  bilancio  preventivo  e il conto consuntivo del consiglio
regionale sono predisposti dall'ufficio di presidenza e approvati dal
consiglio a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Lo stanziamento
del   bilancio  di  previsione  e  le  risultanze  finali  del  conto
consuntivo sono incluse rispettivamente nel bilancio e nel rendiconto
generale della Regione.
    3. Il personale che opera alle dipendenze del consiglio regionale
appartiene  ad un ruolo distinto da quello della giunta e la relativa
dotazione organica e' stabilita dall'ufficio di presidenza.