Art. 48.
                         Regolamento interno
    1.  Il  consiglio  regionale  delibera  e modifica il regolamento
interno a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il regolamento e'
pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione entro quindici
giorni dalla sua approvazione.
    2.  Il  regolamento  disciplina  l'organizzazione  del  consiglio
regionale,  le modalita' di funzionamento dei suoi organi interni e i
procedimenti  di  formazione  delle leggi e degli atti consiliari. Il
regolamento  assicura  l'effettivo  esercizio  delle  prerogative dei
consiglieri.