Art. 48. Regolamento interno 1. Il consiglio regionale delibera e modifica il regolamento interno a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il regolamento e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione entro quindici giorni dalla sua approvazione. 2. Il regolamento disciplina l'organizzazione del consiglio regionale, le modalita' di funzionamento dei suoi organi interni e i procedimenti di formazione delle leggi e degli atti consiliari. Il regolamento assicura l'effettivo esercizio delle prerogative dei consiglieri.