Art. 49.
                      Statuto delle opposizioni
    1.  Il regolamento interno del consiglio regionale disciplina gli
istituti  necessari  ad  assicurare  le funzioni di opposizione ed in
particolare quelle di proposta, di critica e di controllo. A tal fine
il regolamento prevede:
      a) l'attivazione  di strumenti che consentano una comunicazione
ed una informazione tempestiva e completa;
      b) la programmazione dei lavori del consiglio regionale e delle
commissioni  che permetta l'inserimento e la discussione di atti e di
proposte di legge presentate dalle opposizioni;
      c) l'assegnazione  di  spazi di tempo adeguati per illustrare e
discutere progetti di legge presentati dalle opposizioni.