Art. 49. Statuto delle opposizioni 1. Il regolamento interno del consiglio regionale disciplina gli istituti necessari ad assicurare le funzioni di opposizione ed in particolare quelle di proposta, di critica e di controllo. A tal fine il regolamento prevede: a) l'attivazione di strumenti che consentano una comunicazione ed una informazione tempestiva e completa; b) la programmazione dei lavori del consiglio regionale e delle commissioni che permetta l'inserimento e la discussione di atti e di proposte di legge presentate dalle opposizioni; c) l'assegnazione di spazi di tempo adeguati per illustrare e discutere progetti di legge presentati dalle opposizioni.