Art. 5.
                             Uguaglianza
    1.  La Regione concorre a rimuovere le discriminazioni fondate in
particolare  sul  sesso,  la razza, il colore della pelle e l'origine
etnica  e  sociale,  le  caratteristiche  genetiche,  la  lingua,  la
religione  o  le  convinzioni  personali,  le opinioni politiche o di
qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il
patrimonio,  la  nascita,  la  disabilita',  l'eta'  o l'orientamento
sessuale.  La  Regione  concorre  a  rimuovere gli ostacoli di ordine
economico,  culturale  e  sociale,  che impediscono il pieno sviluppo
della persona umana e il libero esercizio dei diritti inviolabili.
    2.  La Regione agisce per la tutela delle fasce piu' deboli della
popolazione al fine del superamento delle cause che ne determinano la
disuguaglianza  ed  opera  in  favore delle persone che si trovano in
situazioni, anche temporanee, di svantaggio.
    3.  La  Regione  assicura  il  rispetto dei diritti delle persone
disabili  e  ne  favorisce  la  piena  partecipazione alla vita della
comunita'  regionale,  per  garantirne  l'autonomia,  la  liberta' di
accesso,   l'inclusione   sociale  e  l'inserimento  nelle  attivita'
professionali e produttive.
    4.  La  Regione  assicura  l'attuazione dei diritti dei bambini e
degli adolescenti, favorisce il godimento dei diritti di cittadinanza
delle  giovani  generazioni e si fa garante della loro partecipazione
alla vita della comunita' regionale.
    5. La Regione tutela i diritti delle persone anziane come risorsa
e  memoria  umana,  storica  e culturale della comunita' regionale ed
interviene per rimuovere situazioni di disagio e difficolta'.