Art. 5. Uguaglianza 1. La Regione concorre a rimuovere le discriminazioni fondate in particolare sul sesso, la razza, il colore della pelle e l'origine etnica e sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilita', l'eta' o l'orientamento sessuale. La Regione concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, culturale e sociale, che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e il libero esercizio dei diritti inviolabili. 2. La Regione agisce per la tutela delle fasce piu' deboli della popolazione al fine del superamento delle cause che ne determinano la disuguaglianza ed opera in favore delle persone che si trovano in situazioni, anche temporanee, di svantaggio. 3. La Regione assicura il rispetto dei diritti delle persone disabili e ne favorisce la piena partecipazione alla vita della comunita' regionale, per garantirne l'autonomia, la liberta' di accesso, l'inclusione sociale e l'inserimento nelle attivita' professionali e produttive. 4. La Regione assicura l'attuazione dei diritti dei bambini e degli adolescenti, favorisce il godimento dei diritti di cittadinanza delle giovani generazioni e si fa garante della loro partecipazione alla vita della comunita' regionale. 5. La Regione tutela i diritti delle persone anziane come risorsa e memoria umana, storica e culturale della comunita' regionale ed interviene per rimuovere situazioni di disagio e difficolta'.