Art. 50. Attribuzioni del presidente e dell'ufficio di presidenza 1. Il presidente del consiglio convoca e presiede l'assemblea, ne dirige i lavori e provvede all'insediamento delle commissioni. Convoca e presiede l'ufficio di presidenza. Inoltre, sentito l'ufficio di presidenza, decreta lo scioglimento del consiglio al di fuori dei casi previsti dall'Art. 126, comma 1 della Costituzione e verifica la ricevibilita' delle mozioni di sfiducia. 2. L'ufficio di presidenza formula l'ordine del giorno dei lavori consiliari e programma le sedute del consiglio regionale, di concerto con la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, sentiti il presidente della giunta regionale ed i presidenti delle commissioni permanenti. 3. L'ufficio di presidenza accerta la natura permanente dell'impedimento del presidente della giunta e dei consiglieri regionali. 4. L'ufficio di presidenza coordina il lavoro delle commissioni ed assicura i mezzi necessari per l'adempimento delle loro funzioni, assicura l'adeguatezza delle strutture e dei servizi alle funzioni del consiglio regionale, garantisce e tutela le prerogative ed il libero esercizio dei diritti dei consiglieri, ed esercita ogni altro compito attribuito dallo Statuto, dalla legge e dal regolamento interno. 5. L'ufficio di presidenza del consiglio regionale assume anche la qualifica e le funzioni di giunta delle elezioni.