Art. 50.
      Attribuzioni del presidente e dell'ufficio di presidenza
    1. Il presidente del consiglio convoca e presiede l'assemblea, ne
dirige  i  lavori  e  provvede  all'insediamento  delle  commissioni.
Convoca   e   presiede  l'ufficio  di  presidenza.  Inoltre,  sentito
l'ufficio  di presidenza, decreta lo scioglimento del consiglio al di
fuori  dei  casi previsti dall'Art. 126, comma 1 della Costituzione e
verifica la ricevibilita' delle mozioni di sfiducia.
    2. L'ufficio di presidenza formula l'ordine del giorno dei lavori
consiliari e programma le sedute del consiglio regionale, di concerto
con  la  Conferenza  dei presidenti dei gruppi consiliari, sentiti il
presidente  della  giunta regionale ed i presidenti delle commissioni
permanenti.
    3.   L'ufficio   di   presidenza  accerta  la  natura  permanente
dell'impedimento  del  presidente  della  giunta  e  dei  consiglieri
regionali.
    4.  L'ufficio  di presidenza coordina il lavoro delle commissioni
ed  assicura i mezzi necessari per l'adempimento delle loro funzioni,
assicura  l'adeguatezza  delle  strutture e dei servizi alle funzioni
del  consiglio  regionale,  garantisce  e tutela le prerogative ed il
libero  esercizio dei diritti dei consiglieri, ed esercita ogni altro
compito  attribuito  dallo  Statuto,  dalla  legge  e dal regolamento
interno.
    5.  L'ufficio  di presidenza del consiglio regionale assume anche
la qualifica e le funzioni di giunta delle elezioni.