Art. 51. S e d u t e 1. Il consiglio regionale si riunisce in seduta ordinaria in quattro sessioni annuali nei mesi di febbraio, maggio, ottobre e dicembre. 2. Il presidente del consiglio, di intesa con l'ufficio di presidenza, convoca il consiglio regionale, al di fuori delle sedute ordinarie, quando lo ritenga opportuno ovvero su richiesta del presidente della giunta o di almeno un quinto dei consiglieri in carica. 3. Le sedute del consiglio regionale sono pubbliche, salvo che il consiglio deliberi a maggioranza assoluta di riunirsi in seduta segreta, nei casi stabiliti dal regolamento interno. 4. Le deliberazioni del consiglio regionale non sono valide se non e' presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui la Costituzione o lo statuto prescrivano una maggioranza diversa.