Art. 51.
                             S e d u t e
    1.  Il  consiglio  regionale  si  riunisce in seduta ordinaria in
quattro  sessioni  annuali  nei  mesi  di febbraio, maggio, ottobre e
dicembre.
    2.  Il  presidente  del  consiglio,  di  intesa  con l'ufficio di
presidenza,  convoca il consiglio regionale, al di fuori delle sedute
ordinarie,  quando  lo  ritenga  opportuno  ovvero  su  richiesta del
presidente  della  giunta  o  di  almeno un quinto dei consiglieri in
carica.
    3. Le sedute del consiglio regionale sono pubbliche, salvo che il
consiglio  deliberi  a  maggioranza  assoluta  di  riunirsi in seduta
segreta, nei casi stabiliti dal regolamento interno.
    4.  Le  deliberazioni  del consiglio regionale non sono valide se
non  e' presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono
adottate  a  maggioranza  dei  presenti,  salvo  i  casi  in  cui  la
Costituzione o lo statuto prescrivano una maggioranza diversa.