Art. 52.
                          Gruppi consiliari
    1. I consiglieri regionali si costituiscono in gruppi, secondo le
modalita'  stabilite dal regolamento interno del consiglio regionale.
Il  numero  minimo  richiesto  per  costituire  un  gruppo  e' di tre
consiglieri.  L'ufficio  di  presidenza  autorizza la costituzione di
gruppi  con  un  numero inferiore di consiglieri qualora questi siano
eletti  da  liste  che  abbiano partecipato alle elezioni in tutto il
territorio regionale e a condizione che i gruppi siano collegati alle
liste che li hanno candidati.
    2. L'ufficio di presidenza assicura ai gruppi, per l'assolvimento
delle   loro  funzioni,  la  disponibilita'  di  risorse,  strutture,
personale  e  servizi,  secondo  criteri  e  modalita'  stabiliti nel
regolamento interno del consiglio regionale.
    3. I presidenti dei gruppi consiliari costituiscono la conferenza
dei  capigruppo.  La  conferenza  e'  convocata  dal  presidente  del
consiglio  nei casi previsti dal regolamento interno. Alla conferenza
possono  intervenire  un  rappresentante della giunta ed i presidenti
delle commissioni consiliari.