Art. 52. Gruppi consiliari 1. I consiglieri regionali si costituiscono in gruppi, secondo le modalita' stabilite dal regolamento interno del consiglio regionale. Il numero minimo richiesto per costituire un gruppo e' di tre consiglieri. L'ufficio di presidenza autorizza la costituzione di gruppi con un numero inferiore di consiglieri qualora questi siano eletti da liste che abbiano partecipato alle elezioni in tutto il territorio regionale e a condizione che i gruppi siano collegati alle liste che li hanno candidati. 2. L'ufficio di presidenza assicura ai gruppi, per l'assolvimento delle loro funzioni, la disponibilita' di risorse, strutture, personale e servizi, secondo criteri e modalita' stabiliti nel regolamento interno del consiglio regionale. 3. I presidenti dei gruppi consiliari costituiscono la conferenza dei capigruppo. La conferenza e' convocata dal presidente del consiglio nei casi previsti dal regolamento interno. Alla conferenza possono intervenire un rappresentante della giunta ed i presidenti delle commissioni consiliari.