Art. 53.
                       Commissioni permanenti
    1.  Il  consiglio  regionale  istituisce nel suo seno commissioni
permanenti,  composte  in  proporzione  alla  consistenza  dei gruppi
consiliari.   Il   numero,   le   attribuzioni   e  le  modalita'  di
funzionamento   delle  commissioni  sono  stabiliti  nel  regolamento
interno del consiglio regionale.
    2. Le commissioni partecipano al procedimento di formazione delle
leggi,  nonche'  dei  regolamenti  e  degli  atti  di  indirizzo e di
programmazione  di  competenza  del  consiglio  regionale,  svolgendo
funzioni istruttorie, referenti e redigenti.
    3.   Nell'ambito   delle  materie  di  rispettiva  competenza  le
commissioni,  secondo  le modalita' stabilite dal regolamento interno
del   consiglio   regionale,   esercitano   funzioni   di   controllo
sull'attuazione    delle    leggi    regionali    e    sulla   azione
dell'amministrazione  regionale,  ne  verificano  i  risultati  e  ne
riferiscono  al  consiglio.  In  particolare  verificano  lo stato di
attuazione   delle   delibere   consiliari,  dei  piani  e  programmi
regionali,  degli  accordi  internazionali  e  degli atti dell'Unione
europea,  delle  intese  con  altre  regioni  e delle intese con enti
territoriali  interni  ad  altro  Stato.  Controllano la gestione del
bilancio, del patrimonio e del personale.
    4.  Il  regolamento  interno  del  consiglio regionale stabilisce
tempi e modalita' dell'esercizio delle funzioni di controllo.
    5.  Il  presidente  e  i  membri  della giunta regionale hanno il
diritto  e,  ove  richiesto,  l'obbligo  di partecipare alle riunioni
delle  commissioni. Le commissioni possono, previa comunicazione alla
giunta,  chiedere l'intervento alle proprie riunioni dei responsabili
degli uffici regionali e degli amministratori e dirigenti degli enti,
agenzie ed aziende istituiti dalla Regione. Hanno inoltre facolta' di
chiedere  l'esibizione  di  atti  e  documenti.  Alle richieste delle
commissioni non puo' essere opposto il segreto d'ufficio.
    6.  Le  commissioni  nelle  materie  di  loro  competenza possono
disporre   indagini   conoscitive   dirette   ad  acquisire  notizie,
informazioni  e documenti utili alla propria attivita' e a quella del
consiglio   regionale   e   promuovere   l'audizione   dei   soggetti
istituzionali e sociali operanti nel territorio regionale.
    7.  Il  regolamento  interno  del  consiglio regionale stabilisce
adeguate forme di pubblicita' dei lavori delle commissioni.