Art. 53. Commissioni permanenti 1. Il consiglio regionale istituisce nel suo seno commissioni permanenti, composte in proporzione alla consistenza dei gruppi consiliari. Il numero, le attribuzioni e le modalita' di funzionamento delle commissioni sono stabiliti nel regolamento interno del consiglio regionale. 2. Le commissioni partecipano al procedimento di formazione delle leggi, nonche' dei regolamenti e degli atti di indirizzo e di programmazione di competenza del consiglio regionale, svolgendo funzioni istruttorie, referenti e redigenti. 3. Nell'ambito delle materie di rispettiva competenza le commissioni, secondo le modalita' stabilite dal regolamento interno del consiglio regionale, esercitano funzioni di controllo sull'attuazione delle leggi regionali e sulla azione dell'amministrazione regionale, ne verificano i risultati e ne riferiscono al consiglio. In particolare verificano lo stato di attuazione delle delibere consiliari, dei piani e programmi regionali, degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, delle intese con altre regioni e delle intese con enti territoriali interni ad altro Stato. Controllano la gestione del bilancio, del patrimonio e del personale. 4. Il regolamento interno del consiglio regionale stabilisce tempi e modalita' dell'esercizio delle funzioni di controllo. 5. Il presidente e i membri della giunta regionale hanno il diritto e, ove richiesto, l'obbligo di partecipare alle riunioni delle commissioni. Le commissioni possono, previa comunicazione alla giunta, chiedere l'intervento alle proprie riunioni dei responsabili degli uffici regionali e degli amministratori e dirigenti degli enti, agenzie ed aziende istituiti dalla Regione. Hanno inoltre facolta' di chiedere l'esibizione di atti e documenti. Alle richieste delle commissioni non puo' essere opposto il segreto d'ufficio. 6. Le commissioni nelle materie di loro competenza possono disporre indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie, informazioni e documenti utili alla propria attivita' e a quella del consiglio regionale e promuovere l'audizione dei soggetti istituzionali e sociali operanti nel territorio regionale. 7. Il regolamento interno del consiglio regionale stabilisce adeguate forme di pubblicita' dei lavori delle commissioni.