Art. 54.
                       Commissioni d'inchiesta
    1.  Il  consiglio regionale puo' disporre inchieste su materie di
interesse  regionale, mediante la istituzione di commissioni composte
da  consiglieri  in  modo  da  rispecchiare la proporzione dei gruppi
consiliari.
    2. La richiesta e' presentata da almeno un decimo dei consiglieri
ed  e'  approvata a maggioranza semplice dei votanti. In ogni caso e'
istituita  una  commissione  di  inchiesta  allorche'  un  terzo  dei
consiglieri ne presenti richiesta motivata all'ufficio di presidenza.
    3.  I  responsabili  degli  uffici  regionali,  nonche'  di enti,
agenzie ed aziende istituiti dalla Regione hanno l'obbligo di fornire
alle  commissioni  di  inchiesta  tutti  i  dati,  i  documenti  e le
informazioni richiesti, senza vincolo di segreto d'ufficio.