Art. 54. Commissioni d'inchiesta 1. Il consiglio regionale puo' disporre inchieste su materie di interesse regionale, mediante la istituzione di commissioni composte da consiglieri in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi consiliari. 2. La richiesta e' presentata da almeno un decimo dei consiglieri ed e' approvata a maggioranza semplice dei votanti. In ogni caso e' istituita una commissione di inchiesta allorche' un terzo dei consiglieri ne presenti richiesta motivata all'ufficio di presidenza. 3. I responsabili degli uffici regionali, nonche' di enti, agenzie ed aziende istituiti dalla Regione hanno l'obbligo di fornire alle commissioni di inchiesta tutti i dati, i documenti e le informazioni richiesti, senza vincolo di segreto d'ufficio.