Art. 58. Diritti dei consiglieri 1. I consiglieri regionali hanno il diritto di ricorrere agli strumenti di indirizzo e di controllo previsti dal regolamento interno del consiglio regionale. 2. I consiglieri hanno il diritto di ricevere tempestivamente dagli organi della Regione, dagli uffici regionali e dagli enti, agenzie ed aziende istituiti dalla Regione, nonche' dalle societa' partecipate, ogni informazione necessaria all'esercizio delle loro funzioni e di ottenere copia delle delibere, degli atti e dei documenti nei limiti consentiti dalla legge. 3. Il regolamento interno del consiglio regionale stabilisce i termini entro i quali il presidente e i componenti della giunta riferiscono al consiglio inseguito alle richieste avanzate dai consiglieri. 4. La legge regionale stabilisce l'ammontare delle indennita' e il rimborso per le spese dei consiglieri regionali in relazione alle funzioni e alle attivita' svolte.