Art. 58.
                       Diritti dei consiglieri
    1.  I  consiglieri  regionali  hanno il diritto di ricorrere agli
strumenti  di  indirizzo  e  di  controllo  previsti  dal regolamento
interno del consiglio regionale.
    2.  I  consiglieri  hanno  il diritto di ricevere tempestivamente
dagli  organi  della  Regione,  dagli  uffici regionali e dagli enti,
agenzie  ed  aziende  istituiti dalla Regione, nonche' dalle societa'
partecipate,  ogni  informazione  necessaria all'esercizio delle loro
funzioni  e  di  ottenere  copia  delle  delibere,  degli  atti e dei
documenti nei limiti consentiti dalla legge.
    3.  Il  regolamento  interno del consiglio regionale stabilisce i
termini  entro  i  quali  il  presidente  e i componenti della giunta
riferiscono  al  consiglio  inseguito  alle  richieste  avanzate  dai
consiglieri.
    4.  La  legge regionale stabilisce l'ammontare delle indennita' e
il  rimborso per le spese dei consiglieri regionali in relazione alle
funzioni e alle attivita' svolte.