Art. 60. Cessazione dalla carica 1. Le dimissioni dalla carica di consigliere regionale sono presentate per iscritto al presidente del consiglio regionale e hanno efficacia dal momento della comunicazione del presidente al consiglio nella sua prima riunione. 2. La decadenza del consigliere dalla carica e' dichiarata dal consiglio regionale secondo le modalita' previste nel regolamento interno e ha efficacia dal momento della dichiarazione. 3. In caso di morte, impedimento permanente, dimissioni o decadenza di un consigliere, la sostituzione nella carica avviene secondo le disposizioni contenute nella legge elettorale.