Art. 60.
                       Cessazione dalla carica
    1.  Le  dimissioni  dalla  carica  di  consigliere regionale sono
presentate per iscritto al presidente del consiglio regionale e hanno
efficacia dal momento della comunicazione del presidente al consiglio
nella sua prima riunione.
    2.  La  decadenza  del consigliere dalla carica e' dichiarata dal
consiglio  regionale  secondo  le  modalita' previste nel regolamento
interno e ha efficacia dal momento della dichiarazione.
    3.  In  caso  di  morte,  impedimento  permanente,  dimissioni  o
decadenza  di  un  consigliere,  la sostituzione nella carica avviene
secondo le disposizioni contenute nella legge elettorale.