Art. 61.
      La valutazione delle politiche regionali ed il controllo
                     sull'attuazione delle leggi
    1.  Il  consiglio  regionale  valuta  gli effetti delle politiche
regionali,  verificandone  i  risultati, ed esercita il controllo sul
processo  di  attuazione delle leggi anche mediante l'inserimento nei
testi legislativi di apposite clausole valutative.
    2. La Regione assicura la qualita' dei testi normativi, adottando
strumenti   adeguati   per   l'analisi   di   impatto,  per  la  loro
progettazione e fattibilita'.
    3.  Il  regolamento  consiliare  disciplina  il funzionamento del
comitato   per  la  legislazione,  composto  da  un  numero  pari  di
consiglieri della maggioranza e della minoranza.
    4.  Il  comitato  esprime  pareri  sulla  qualita' dei testi, con
riguardo   alla  loro  omogeneita',  alla  semplicita',  chiarezza  e
proprieta' della loro formulazione, nonche' all'efficacia di essi per
la semplificazione e il coordinamento con la legislazione vigente.
    5.   Il   comitato   formula   proposte   per  la  previsiorie  e
l'inserimento  nei  testi legislativi di apposite clausole valutative
ai fini del controllo sull'attuazione delle leggi regionali.
    6.  Il  comitato  presenta annualmente al consiglio regionale una
relazione sulla propria attivita'.