Art. 61. La valutazione delle politiche regionali ed il controllo sull'attuazione delle leggi 1. Il consiglio regionale valuta gli effetti delle politiche regionali, verificandone i risultati, ed esercita il controllo sul processo di attuazione delle leggi anche mediante l'inserimento nei testi legislativi di apposite clausole valutative. 2. La Regione assicura la qualita' dei testi normativi, adottando strumenti adeguati per l'analisi di impatto, per la loro progettazione e fattibilita'. 3. Il regolamento consiliare disciplina il funzionamento del comitato per la legislazione, composto da un numero pari di consiglieri della maggioranza e della minoranza. 4. Il comitato esprime pareri sulla qualita' dei testi, con riguardo alla loro omogeneita', alla semplicita', chiarezza e proprieta' della loro formulazione, nonche' all'efficacia di essi per la semplificazione e il coordinamento con la legislazione vigente. 5. Il comitato formula proposte per la previsiorie e l'inserimento nei testi legislativi di apposite clausole valutative ai fini del controllo sull'attuazione delle leggi regionali. 6. Il comitato presenta annualmente al consiglio regionale una relazione sulla propria attivita'.