Art. 62.
                   Centro per le pari opportunita'
    1.  La  Regione  istituisce  il  centro per le pari opportunita',
quale  organismo  regionale di parita', che concorre con il consiglio
regionale,  la  giunta  e  il  suo presidente alla eliminazione delle
discriminazioni fra i sessi e alla promozione di politiche di genere.
    2.  Il  centro  esprime  pareri  e formula proposte sugli atti di
competenza  del  consiglio  regionale  e  della  giunta,  che abbiano
incidenza nelle materie che riguardano le politiche di genere.
    3.   La   legge   regionale   disciplina  la  composizione  e  il
funzionamento del centro.