Art. 62. Centro per le pari opportunita' 1. La Regione istituisce il centro per le pari opportunita', quale organismo regionale di parita', che concorre con il consiglio regionale, la giunta e il suo presidente alla eliminazione delle discriminazioni fra i sessi e alla promozione di politiche di genere. 2. Il centro esprime pareri e formula proposte sugli atti di competenza del consiglio regionale e della giunta, che abbiano incidenza nelle materie che riguardano le politiche di genere. 3. La legge regionale disciplina la composizione e il funzionamento del centro.