Art. 63.
                  Presidente della giunta regionale
    1. Il presidente della giunta regionale viene eletto direttamente
dal  corpo  elettorale nella stessa scheda utilizzata per le elezioni
del  consiglio  regionale e con voto espresso a favore di una lista o
di  un  candidato alla presidenza o congiuntamente di una lista e del
candidato  alla  presidenza ad essa collegato, secondo le modalita' e
con gli effetti stabiliti dalla legge elettorale regionale.
    2. Il presidente eletto presenta di fronte al consiglio regionale
nella prima seduta successiva all'elezione dell'ufficio di presidenza
il  programma  di  governo,  che deve contenere l'illustrazione degli
obiettivi strategici, degli strumenti e dei tempi di realizzazione.
    3.  Il  presidente  nomina  i  componenti della giunta regionale,
indicando  chi  assume  la carica di vice presidente e li presenta al
consiglio, unitamente all'illustrazione del programma.
    4.  Il presidente puo' in qualsiasi momento revocare dalla carica
uno  o  piu' componenti della giunta, dandone immediata comunicazione
al presidente del consiglio regionale.
    5.  Il  presidente  eletto puo' essere rieletto solo per un altro
mandato consecutivo.