Art. 63. Presidente della giunta regionale 1. Il presidente della giunta regionale viene eletto direttamente dal corpo elettorale nella stessa scheda utilizzata per le elezioni del consiglio regionale e con voto espresso a favore di una lista o di un candidato alla presidenza o congiuntamente di una lista e del candidato alla presidenza ad essa collegato, secondo le modalita' e con gli effetti stabiliti dalla legge elettorale regionale. 2. Il presidente eletto presenta di fronte al consiglio regionale nella prima seduta successiva all'elezione dell'ufficio di presidenza il programma di governo, che deve contenere l'illustrazione degli obiettivi strategici, degli strumenti e dei tempi di realizzazione. 3. Il presidente nomina i componenti della giunta regionale, indicando chi assume la carica di vice presidente e li presenta al consiglio, unitamente all'illustrazione del programma. 4. Il presidente puo' in qualsiasi momento revocare dalla carica uno o piu' componenti della giunta, dandone immediata comunicazione al presidente del consiglio regionale. 5. Il presidente eletto puo' essere rieletto solo per un altro mandato consecutivo.