Art. 64. Cessazione dalla carica e sostituzione del presidente 1. Nella ipotesi di rimozione, impedimento permanente, morte o dimissioni volontarie del presidente della giunta, subentra nella carica, fino alla elezione del nuovo presidente, il vice presidente, designato fra i componenti della giunta per l'ordinaria amministrazione. 2. Il vice presidente sostituisce il presidente nei casi di assenza e di impedimento temporaneo. 3. Nella ipotesi di dimissioni volontarie non determinate da ragioni personali, il presidente della giunta deve motivarle di fronte al consiglio regionale. Il consiglio a maggioranza assoluta dei componenti puo' invitarlo a recedere dalle dimissioni. Entro quindici giorni il presidente comunica davanti al consiglio se intende confermare le dimissioni o recedere dalle stesse.