Art. 64.
        Cessazione dalla carica e sostituzione del presidente
    1.  Nella  ipotesi  di rimozione, impedimento permanente, morte o
dimissioni  volontarie  del  presidente  della giunta, subentra nella
carica,  fino alla elezione del nuovo presidente, il vice presidente,
designato   fra   i   componenti   della   giunta   per   l'ordinaria
amministrazione.
    2.  Il  vice  presidente  sostituisce  il  presidente nei casi di
assenza e di impedimento temporaneo.
    3.  Nella  ipotesi  di  dimissioni  volontarie non determinate da
ragioni  personali,  il  presidente  della  giunta  deve motivarle di
fronte  al  consiglio  regionale. Il consiglio a maggioranza assoluta
dei  componenti  puo'  invitarlo  a  recedere dalle dimissioni. Entro
quindici  giorni  il  presidente  comunica  davanti  al  consiglio se
intende confermare le dimissioni o recedere dalle stesse.