Art. 65.
                     Attribuzioni del presidente
    1.  Il  presidente della giunta regionale rappresenta la Regione,
dirige e coordina la politica della giunta e ne e' responsabile.
    2. In particolare il presidente:
      a) promulga le leggi regionali;
      b) emana  i  regolamenti regionali approvati dalla giunta e dal
consiglio regionale;
      c) sovrintende  agli  uffici  ed  ai  servizi regionali anche a
mezzo dei membri della giunta;
      d) dirige  le  funzioni  amministrative  delegate  dallo Stato,
conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica;
      e) indice le elezioni e i referendum regionali;
      f) rappresenta  in  giudizio  la  Regione  e,  riferendone alla
Giunta,  promuove  davanti alla autorita' giudiziaria i provvedimenti
cautelativi e le azioni possessorie;
      g) nomina e revoca i componenti della giunta;
      h) attribuisce e revoca gli incarichi all'interno della giunta;
      i) convoca e presiede la giunta e ne fissa l'ordine del giorno;
      j) presenta  al  consiglio  regionale,  previa  delibera  della
giunta,  i  disegni  di  legge  e  gli  atti  da  sottoporre alla sua
approvazione;
      k) presenta  al consiglio regionale una relazione annuale sullo
stato  di attuazione del programma di governo e sulla amministrazione
regionale,   nella   quale   espone   l'attivita'  svolta,  anche  in
riferimento  alle  priorita' e agli indirizzi approvati dal consiglio
regionale  ed  indica  gli  atti  di  programmazione, che l'esecutivo
intende proporre nell'anno successivo;
      l) esercita le altre funzioni attribuitegli dalla Costituzione,
dallo statuto e dalle leggi.