Art. 65. Attribuzioni del presidente 1. Il presidente della giunta regionale rappresenta la Regione, dirige e coordina la politica della giunta e ne e' responsabile. 2. In particolare il presidente: a) promulga le leggi regionali; b) emana i regolamenti regionali approvati dalla giunta e dal consiglio regionale; c) sovrintende agli uffici ed ai servizi regionali anche a mezzo dei membri della giunta; d) dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica; e) indice le elezioni e i referendum regionali; f) rappresenta in giudizio la Regione e, riferendone alla Giunta, promuove davanti alla autorita' giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie; g) nomina e revoca i componenti della giunta; h) attribuisce e revoca gli incarichi all'interno della giunta; i) convoca e presiede la giunta e ne fissa l'ordine del giorno; j) presenta al consiglio regionale, previa delibera della giunta, i disegni di legge e gli atti da sottoporre alla sua approvazione; k) presenta al consiglio regionale una relazione annuale sullo stato di attuazione del programma di governo e sulla amministrazione regionale, nella quale espone l'attivita' svolta, anche in riferimento alle priorita' e agli indirizzi approvati dal consiglio regionale ed indica gli atti di programmazione, che l'esecutivo intende proporre nell'anno successivo; l) esercita le altre funzioni attribuitegli dalla Costituzione, dallo statuto e dalle leggi.