Art. 66. Incompatibilita' e supplenza 1. La carica di componente della giunta e' incompatibile con quella di consigliere regionale. 2. Al consigliere regionale nominato membro della giunta subentra il primo tra i candidati non eletti nella stessa lista, secondo le modalita' stabilite dalla legge elettorale. Il subentrante dura in carica per tutto il periodo in cui il consigliere mantiene la carica di assessore. 3. Qualora prima della fine della legislatura il consigliere nominato assessore venga revocato o si dimetta dalla carica, riassume le funzioni di consigliere con effetto dalla data di comunicazione al consiglio regionale.(1)