Art. 66.
                    Incompatibilita' e supplenza
    1.  La  carica  di  componente  della giunta e' incompatibile con
quella di consigliere regionale.
    2. Al consigliere regionale nominato membro della giunta subentra
il  primo  tra  i candidati non eletti nella stessa lista, secondo le
modalita'  stabilite  dalla  legge elettorale. Il subentrante dura in
carica  per tutto il periodo in cui il consigliere mantiene la carica
di assessore.
    3.  Qualora  prima  della  fine  della legislatura il consigliere
nominato assessore venga revocato o si dimetta dalla carica, riassume
le funzioni di consigliere con effetto dalla data di comunicazione al
consiglio regionale.(1)