Art. 67.
                          Giunta regionale
    1.  La  giunta  regionale  e' l'organo esecutivo della Regione ed
esercita collegialmente le proprie funzioni.
    2.  La  giunta  e'  composta  dal  presidente  e  da un numero di
assessori non superiore a nove.
    3.  I  componenti della giunta nominati al di fuori del consiglio
regionale  devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilita' e
di compatibilita' alla carica di consigliere regionale.
    4. Nella giunta deve essere garantita una presenza equilibrata di
uomini e donne.
    5.  Gli  assessori  esercitano le funzioni ad essi attribuite dal
presidente,  conformandosi alle direttive da questi impartite, e sono
individualmente responsabili degli atti compiuti nell'esercizio delle
loro funzioni.