Art. 67. Giunta regionale 1. La giunta regionale e' l'organo esecutivo della Regione ed esercita collegialmente le proprie funzioni. 2. La giunta e' composta dal presidente e da un numero di assessori non superiore a nove. 3. I componenti della giunta nominati al di fuori del consiglio regionale devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilita' e di compatibilita' alla carica di consigliere regionale. 4. Nella giunta deve essere garantita una presenza equilibrata di uomini e donne. 5. Gli assessori esercitano le funzioni ad essi attribuite dal presidente, conformandosi alle direttive da questi impartite, e sono individualmente responsabili degli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni.