Art. 69. Sedute della giunta 1. Le sedute della giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della stessa giunta. 2. Le deliberazioni della giunta non sono valide se non e' presente la maggioranza dei suoi componenti e sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parita' di voti prevale quello del presidente. (1) La Corte costituzionale con sentenza n. 378/2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 1ยช serie speciale - n. 48 del 15 dicembre 2004, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art 66, commi 1, 2 e 3.