Art. 69.
                         Sedute della giunta
    1.  Le  sedute  della  giunta  non  sono pubbliche, salvo diversa
decisione della stessa giunta.
    2.  Le  deliberazioni  della  giunta  non  sono  valide se non e'
presente  la  maggioranza  dei  suoi  componenti  e  sono  adottate a
maggioranza  dei  presenti. In caso di parita' di voti prevale quello
del presidente.
    (1)  La Corte costituzionale con sentenza n. 378/2004, pubblicata
nella  Gazzetta Ufficiale - 1ยช serie speciale - n. 48 del 15 dicembre
2004,  ha  dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art 66,
commi 1, 2 e 3.