Art. 70. Attribuzioni della giunta 1. La giunta regionale provvede alla determinazione e all'attuazione dell'indirizzo politico e amministrativo della Regione ed esercita tutte le funzioni regolamentari e amministrative che la Costituzione, lo Statuto e le leggi non attribuiscano alla competenza degli altri organi della Regione. 2. In particolare la giunta: a) provvede all'attuazione del programma di governo, anche in riferimento agli indirizzi ed agli obiettivi indicati come prioritari dal consiglio regionale; b) delibera i disegni di legge da sottoporre all'approvazione del consiglio regionale; c) approva i regolamenti che rientrano nella propria competenza; d) predispone annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo e le relative variazioni; e) propone al consiglio regionale gli atti di indirizzo politico generale e di programmazione; f) amministra, nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge, il demanio ed il patrimonio della Regione e delibera sui contratti; g) adotta i provvedimenti relativi all'individuazione delle risorse umane, materiali, economiche e finanziarie e determina la loro ripartizione fra gli uffici; h) delibera in materia di liti attive e passive, rinunzie e transazioni; i) promuove i giudizi di legittimita' costituzionale e solleva i conflitti di attribuzione nei confronti dello Stato o di un'altra Regione; j) esercita ogni altra funzione ad essa attribuita dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.