Art. 70.
                      Attribuzioni della giunta
    1.   La   giunta   regionale   provvede   alla  determinazione  e
all'attuazione dell'indirizzo politico e amministrativo della Regione
ed  esercita  tutte le funzioni regolamentari e amministrative che la
Costituzione, lo Statuto e le leggi non attribuiscano alla competenza
degli altri organi della Regione.
    2. In particolare la giunta:
      a) provvede  all'attuazione  del programma di governo, anche in
riferimento agli indirizzi ed agli obiettivi indicati come prioritari
dal consiglio regionale;
      b) delibera  i  disegni di legge da sottoporre all'approvazione
del consiglio regionale;
      c) approva   i   regolamenti   che   rientrano   nella  propria
competenza;
      d) predispone  annualmente  il  bilancio preventivo ed il conto
consuntivo e le relative variazioni;
      e) propone   al  consiglio  regionale  gli  atti  di  indirizzo
politico generale e di programmazione;
      f) amministra,  nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge, il
demanio ed il patrimonio della Regione e delibera sui contratti;
      g) adotta  i  provvedimenti  relativi  all'individuazione delle
risorse  umane,  materiali,  economiche  e finanziarie e determina la
loro ripartizione fra gli uffici;
      h) delibera  in  materia  di  liti attive e passive, rinunzie e
transazioni;
      i) promuove  i giudizi di legittimita' costituzionale e solleva
i  conflitti  di attribuzione nei confronti dello Stato o di un'altra
Regione;
      j) esercita  ogni  altra  funzione  ad  essa  attribuita  dalla
Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.