Art. 71.
                         Mozione di sfiducia
    1.   Il  consiglio  regionale  puo'  esprimere  la  sfiducia  nei
confronti  del  presidente  della  giunta  mediante mozione motivata,
sottoscritta  da  almeno  un  quinto  dei  componenti e approvata per
appello    nominale    a   maggioranza   assoluta   dei   componenti.
L'approvazione  della  mozione  comporta le dimissioni del presidente
della  giunta,  lo scioglimento del consiglio regionale e l'indizione
di  nuove elezioni congiunte del consiglio regionale e del presidente
della giunta.
    2.  Il presidente e la giunta regionale dimissionari rimangono in
carica  per  l'ordinaria  amministrazione fino alla proclamazione del
nuovo presidente della giunta.
    3.   Il  consiglio  regionale  puo'  esprimere  una  censura  nei
confronti  di  un  singolo  assessore  mediante  mozione  motivata  e
approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti.
Qualora  il presidente della giunta non intenda revocare l'assessore,
deve motivare tale scelta in aula.