Art. 71. Mozione di sfiducia 1. Il consiglio regionale puo' esprimere la sfiducia nei confronti del presidente della giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. L'approvazione della mozione comporta le dimissioni del presidente della giunta, lo scioglimento del consiglio regionale e l'indizione di nuove elezioni congiunte del consiglio regionale e del presidente della giunta. 2. Il presidente e la giunta regionale dimissionari rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla proclamazione del nuovo presidente della giunta. 3. Il consiglio regionale puo' esprimere una censura nei confronti di un singolo assessore mediante mozione motivata e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. Qualora il presidente della giunta non intenda revocare l'assessore, deve motivare tale scelta in aula.