Art. 72.
                          Risorse regionali
    1.  La  Regione  ha  risorse  autonome per il finanziamento delle
proprie funzioni ed autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
    2.  La  Regione,  in  armonia con la Costituzione, stabilisce con
legge i tributi propri e ne disciplina l'applicazione.
    3.  Le leggi che stabiliscono le entrate proprie della Regione si
informano   ai   principi   di   adeguatezza,   di   certezza   e  di
programmabilita' delle risorse.