Art. 72. Risorse regionali 1. La Regione ha risorse autonome per il finanziamento delle proprie funzioni ed autonomia finanziaria di entrata e di spesa. 2. La Regione, in armonia con la Costituzione, stabilisce con legge i tributi propri e ne disciplina l'applicazione. 3. Le leggi che stabiliscono le entrate proprie della Regione si informano ai principi di adeguatezza, di certezza e di programmabilita' delle risorse.