Art. 73.
                      Coordinamento finanziario
    1.  L'esercizio  dell'autonomia  finanziaria  e  tributaria della
Regione  e'  coordinato  con  quello  dei comuni e delle province. La
legge  disciplina  forme  e  strumenti di perequazione a favore degli
enti  territoriali  che presentino minore capacita' fiscale, anche al
fine  di  contribuire  alla  rimozione  degli  squilibri  economici e
sociali,  di  promuovere  lo  sviluppo  economico,  la  coesione e la
solidarieta'  e  di  favorire l'effettivo esercizio dei diritti della
persona.