Art. 73. Coordinamento finanziario 1. L'esercizio dell'autonomia finanziaria e tributaria della Regione e' coordinato con quello dei comuni e delle province. La legge disciplina forme e strumenti di perequazione a favore degli enti territoriali che presentino minore capacita' fiscale, anche al fine di contribuire alla rimozione degli squilibri economici e sociali, di promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarieta' e di favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona.