Art. 74.
                     Documento di programmazione
    1.  La  giunta  presenta  annualmente al consiglio regionale, per
l'approvazione,   un  documento  di  programmazione,  quale  atto  di
indirizzo  politico  e  amministrativo,  nei  termini  e  nelle forme
stabiliti dalla legge regionale.
    2.  Il  documento determina i contenuti della politica sociale ed
economica  regionale  nel  territorio  e  definisce gli interventi di
finanza  pubblica  nel  periodo  ricompreso nel bilancio pluriennale.
Esso   costituisce   fondamentale   strumento   di  raccordo  tra  la
programmazione generale e la programmazione finanziaria e di bilancio
della Regione.