Art. 74. Documento di programmazione 1. La giunta presenta annualmente al consiglio regionale, per l'approvazione, un documento di programmazione, quale atto di indirizzo politico e amministrativo, nei termini e nelle forme stabiliti dalla legge regionale. 2. Il documento determina i contenuti della politica sociale ed economica regionale nel territorio e definisce gli interventi di finanza pubblica nel periodo ricompreso nel bilancio pluriennale. Esso costituisce fondamentale strumento di raccordo tra la programmazione generale e la programmazione finanziaria e di bilancio della Regione.