Art. 75.
                 Gestione finanziaria e di bilancio
    1.  La  gestione  finanziaria  della Regione si attua mediante il
bilancio annuale di previsione, redatto in termini di competenza e di
cassa.  L'unita'  temporale  della gestione e' l'anno finanziario che
inizia  il  primo gennaio e termina il trentuno dicembre dello stesso
anno.
    2.  Il bilancio preventivo e' redatto dalla giunta sulla base dei
criteri  e dei parametri indicati nel documento di programmazione. Il
disegno di legge e' presentato al consiglio regionale, che lo approva
entro  il  trentuno  dicembre  dell'anno  precedente  a quello cui il
bilancio si riferisce.
    3.  Il bilancio pluriennale di previsione e' redatto dalla giunta
in  termini di competenza, copre un periodo non inferiore a tre anni,
e'  presentato  al consiglio regionale unitamente al bilancio annuale
ed e' approvato con la legge di bilancio.
    4.  Con  la legge di approvazione del bilancio non possono essere
istituiti nuovi tributi e stabilite nuove spese.
    5. Il bilancio della Regione e' redatto ed approvato in modo tale
da  assicurarne la trasparenza, la semplicita' e la leggibilita', nel
rispetto  dei  criteri  della integrita', della universalita' e della
unita'.
    6. Il consiglio regionale puo' deliberare l'esercizio provvisorio
del  bilancio  per  un periodo non superiore a tre mesi, con legge da
approvarsi entro il trentuno dicembre dell'anno precedente.