Art. 75. Gestione finanziaria e di bilancio 1. La gestione finanziaria della Regione si attua mediante il bilancio annuale di previsione, redatto in termini di competenza e di cassa. L'unita' temporale della gestione e' l'anno finanziario che inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre dello stesso anno. 2. Il bilancio preventivo e' redatto dalla giunta sulla base dei criteri e dei parametri indicati nel documento di programmazione. Il disegno di legge e' presentato al consiglio regionale, che lo approva entro il trentuno dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. 3. Il bilancio pluriennale di previsione e' redatto dalla giunta in termini di competenza, copre un periodo non inferiore a tre anni, e' presentato al consiglio regionale unitamente al bilancio annuale ed e' approvato con la legge di bilancio. 4. Con la legge di approvazione del bilancio non possono essere istituiti nuovi tributi e stabilite nuove spese. 5. Il bilancio della Regione e' redatto ed approvato in modo tale da assicurarne la trasparenza, la semplicita' e la leggibilita', nel rispetto dei criteri della integrita', della universalita' e della unita'. 6. Il consiglio regionale puo' deliberare l'esercizio provvisorio del bilancio per un periodo non superiore a tre mesi, con legge da approvarsi entro il trentuno dicembre dell'anno precedente.